Art. 13
In vigore dal 26 apr 2004
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.
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