Art. 9 · Selezione delle azioni

Art. 9

Selezione delle azioni

In vigore dal 26 apr 2004
1.   La Commissione, nel contesto del programma di lavoro di cui all' e in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, seleziona le azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario. 2.   Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati agli e nell'allegato I. Il contenuto degli inviti a presentare proposte è definito secondo la procedura di cui all', paragrafo 2 e conformemente agli articoli applicabili del titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (18). 3.   Le proposte relative alle azioni di cui agli possono essere presentate da un ente del settore pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte, se previsto dall'. 4.   Le proposte sono valutate in base ai seguenti criteri: a) attinenza agli obiettivi del programma definiti nell'; b) qualità tecnica della proposta; c) capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti; d) valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie. 5.   Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti. Questi ultimi ricevono l'incarico dalla Commissione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 178 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (19). 6.   Le norme d'applicazione del presente articolo sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
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