Art. 6
Azioni concertate
In vigore dal 26 apr 2004
Le azioni concertate promuovono lo scambio di informazioni su aspetti tematici al fine di migliorare il coordinamento di azioni e programmi in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità. Tali azioni hanno portata transnazionale.
Storico versioni
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