Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 26 apr 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «risorse genetiche vegetali», le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo; b) «risorse genetiche animali», le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo; c) «materiale genetico», qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà; d) «risorse genetiche in agricoltura», qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura; e) «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazione vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive; f) «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola; g) «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale; h) «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate; i) «regione biogeografica», una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.
Storico versioni

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