Art. 3
Definizioni
In vigore dal 26 apr 2004
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«risorse genetiche vegetali», le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
b)
«risorse genetiche animali», le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
c)
«materiale genetico», qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà;
d)
«risorse genetiche in agricoltura», qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura;
e)
«conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazione vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
f)
«conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
g)
«conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
h)
«collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;
i)
«regione biogeografica», una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1590:oj#art-3