Art. 14 · Valutazione del programma comunitario

Art. 14

Valutazione del programma comunitario

In vigore dal 26 apr 2004
Al termine del programma comunitario la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che riferisce sull'applicazione del presente regolamento, procede ad una valutazione dei risultati e presenta le opportune raccomandazioni. La relazione di detto gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.
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