Art. 13
Contributo comunitario
In vigore dal 26 apr 2004
1. Il contributo comunitario alle azioni di cui all' non supera il 50 % del costo totale delle azioni.
2. Il contributo comunitario alle azioni di cui agli non supera l'80 % del costo totale delle azioni.
3. Per le attività di consulenza di cui all', paragrafo 5 (valutazione delle proposte), all' (assistenza tecnica) e all' (valutazione del programma comunitario) è concesso un contributo comunitario massimo del 100 % del costo totale.
4. La rubrica 3, «Politiche interne», delle prospettive finanziarie contribuisce a finanziare le azioni svolte e l'assistenza prestata nell'ambito del programma comunitario in applicazione del presente regolamento.
5. La ripartizione indicativa dei finanziamenti stanziati per il presente programma comunitario è riportata nell'allegato II.
Storico versioni
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