Art. 11 · Convenzione di sovvenzione

Art. 11

Convenzione di sovvenzione

In vigore dal 26 apr 2004
1.   Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni medesime secondo quanto stabilito dagli articoli applicabili di cui al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Tali convenzioni definiscono i criteri dettagliati per la comunicazione, la divulgazione, la tutela e lo sfruttamento dei risultati delle azioni in questione. 2.   La Commissione adotta i provvedimenti necessari, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso le sedi dei beneficiari, per verificare che le informazioni e i documenti giustificativi presentati siano precisi e garantire che tutti gli obblighi definiti nella convenzione di sovvenzione siano stati rispettati.
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