Art. 10 · Partecipazione di paesi terzi

Art. 10

Partecipazione di paesi terzi

In vigore dal 26 apr 2004
Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei: a) paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE; b) paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.
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