Art. 10
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 26 apr 2004
Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei:
a)
paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
b)
paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:1590:oj#art-10