Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, e alla data di detta entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 2004. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1)  GU L 349 del 24.12.1998 pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 6). (2)  GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1473/2003 (GU L 211 del 21.8.2003, pag. 12). (3)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 105. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2307/2003 (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 11). (4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. (5)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. (6)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1.
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