Art. 7 · Procedura concernente i pareri scientifici

Art. 7

Procedura concernente i pareri scientifici

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il Centro esprime un parere scientifico: a) su richiesta della Commissione, in merito a questioni che rientrano nella sua missione, nonché in tutti i casi in cui la legislazione comunitaria prevede la consultazione del Centro; b) dietro richiesta del Parlamento europeo o di uno Stato membro sulle questioni che rientrano nella sua missione; e c) di propria iniziativa, sulle questioni che rientrano nella sua missione. 2.   Le domande di cui al paragrafo 1 sono corredate di informazioni generali che illustrano il problema scientifico da trattare e l'interesse comunitario. 3.   Il Centro esprime i pareri scientifici entro un periodo di tempo concordato di comune accordo. 4.   Quando più domande vertono sulle stesse questioni o una domanda non è conforme al paragrafo 2, o non è chiara, il Centro può rifiutare o proporre di modificare una domanda di parere, in concertazione con l’istituzione dello Stato o degli Stati membri che ha(hanno) presentato la domanda. I motivi del rifiuto sono comunicati all’istituzione dello Stato o degli Stati membri che ha(hanno) presentato la domanda. 5.   Quando ha già emesso un parere scientifico sulla questione che costituisce oggetto specifico di una domanda e se il Centro ritiene che non vi siano elementi scientifici tali da giustificare un riesame della questione, le informazioni a sostegno di tale conclusione sono comunicate all’istituzione dello Stato o degli Stati membri che ha(hanno) presentato la domanda. 6.   Il regolamento interno del Centro precisa le regole in materia di presentazione, di motivazione e di pubblicazione dei pareri scientifici.
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