Art. 4 · Obblighi degli Stati membri

Art. 4

Obblighi degli Stati membri

In vigore dal 21 apr 2004
Gli Stati membri: a) forniscono tempestivamente al Centro i dati e le informazioni scientifiche e tecniche disponibili, rilevanti ai fini della sua missione; b) comunicano al Centro qualunque messaggio trasmesso alla rete comunitaria attraverso il sistema di allarme precoce e di reazione; e c) identificano, nel quadro del settore di attività che rientra nella missione del Centro, le istanze competenti riconosciute e gli esperti in materia di sanità pubblica suscettibili di fornire un contributo alle reazioni comunitarie alle minacce per la salute, come le inchieste sul terreno in caso di apparizione di gruppi o di focolai di malattie. CAPITOLO 2 PROCEDURE OPERATIVE
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