Art. 27 · Responsabilità

Art. 27

Responsabilità

In vigore dal 21 apr 2004
1.   La responsabilità contrattuale del Centro è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a pronunciarsi in virtù di qualunque clausola di arbitraggio contenuta in un contratto stipulato dal Centro. 2.   In materia di responsabilità extracontrattuale, il Centro deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni causati dal Centro stesso o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni. La Corte di giustizia è competente a conoscere di qualunque controversia relativa al risarcimento di tali danni. 3.   La responsabilità personale degli agenti del Centro nei confronti di quest’ultimo è disciplinata dalle disposizioni pertinenti applicabili al personale del Centro.
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