Art. 26 · Personalità giuridica e privilegi

Art. 26

Personalità giuridica e privilegi

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il Centro ha personalità giuridica. In tutti gli Stati membri esso gode della capacità giuridica più ampia riconosciuta dalla legge alle persone giuridiche. Può in particolare acquisire e alienare beni immobili e mobili e stare in giudizio. 2.   Il protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee è applicabile al Centro.
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