Art. 21 · Riservatezza

Art. 21

Riservatezza

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatto salvo l', il Centro non divulga a terzi le informazioni riservate che riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto e giustificato, ad eccezione delle informazioni che, se le circostanze lo richiedono, devono essere rese pubbliche per proteggere la salute pubblica. Fatta salva la decisione n. 2119/98/CE, se l'informazione riservata è stata fornita da uno Stato membro, essa non può essere rivelata senza il previo consenso di tale Stato membro. 2.   I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici, i membri del forum consultivo e i membri del personale del Centro, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, sono soggetti all’obbligo di riservatezza di cui all'articolo 287 del trattato. 3.   Le conclusioni dei pareri scientifici espressi dal Centro in rapporto con effetti prevedibili sulla salute non possono in alcun caso essere considerate riservate. 4.   Il Centro fissa nel suo regolamento interno le modalità pratiche che garantiscono l’applicazione delle regole di riservatezza di cui ai paragrafi 1 e 2. CAPITOLO 5 DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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