Art. 19 · Dichiarazione d’interesse

Art. 19

Dichiarazione d’interesse

In vigore dal 21 apr 2004
1.   I membri del Consiglio di amministrazione, i membri del forum consultivo, i gruppi scientifici e il direttore s’impegnano ad agire nell’interesse generale. 2.   I membri del Consiglio di amministrazione, il direttore, i membri del forum consultivo, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici presentano una dichiarazione d’impegno, nonché una dichiarazione d’interesse, attraverso le quali segnalano sia l’assenza di qualunque interesse suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza, sia qualunque interesse diretto o indiretto suscettibile di essere considerato pregiudizievole per la loro indipendenza. Tali dichiarazioni sono presentate ogni anno per iscritto. 3.   Il direttore, i membri del forum consultivo, nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi scientifici dichiarano, nel corso di ciascuna riunione, gli interessi suscettibili di essere considerati pregiudizievoli per la loro indipendenza, in funzione dei punti iscritti all’ordine del giorno. In tali casi, queste persone devono astenersi dalle discussioni e dalle decisioni relative.
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