Art. 15 · Voti

Art. 15

Voti

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il Consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i membri. Si richiede una maggioranza di due terzi di tutti i membri per l'adozione del suo regolamento, le norme operative interne del Centro, il bilancio, il programma di lavoro annuale e la nomina e la rimozione del direttore. 2.   Ciascuno di questi membri dispone di un voto. Il direttore del Centro non partecipa alle votazioni. 3.   Il supplente di un membro assente è abilitato ad esercitare il diritto di voto di quest’ultimo. 4.   Il regolamento interno fissa le modalità più particolareggiate del voto, in particolare le condizioni nelle quali un membro può agire a nome di un altro membro.
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