Art. 15
Voti
In vigore dal 21 apr 2004
1. Il Consiglio di amministrazione adotta le sue decisioni a maggioranza semplice di tutti i membri. Si richiede una maggioranza di due terzi di tutti i membri per l'adozione del suo regolamento, le norme operative interne del Centro, il bilancio, il programma di lavoro annuale e la nomina e la rimozione del direttore.
2. Ciascuno di questi membri dispone di un voto. Il direttore del Centro non partecipa alle votazioni.
3. Il supplente di un membro assente è abilitato ad esercitare il diritto di voto di quest’ultimo.
4. Il regolamento interno fissa le modalità più particolareggiate del voto, in particolare le condizioni nelle quali un membro può agire a nome di un altro membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:851:oj#art-15