Art. 12 · Comunicazioni sulle attività del Centro

Art. 12

Comunicazioni sulle attività del Centro

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il Centro comunica di propria iniziativa nei settori che rientrano nell’ambito della sua missione, dopo averne preventivamente informato gli Stati membri e la Commissione. Vigila affinché il pubblico e tutte le parti interessate ricevano rapidamente un’informazione obiettiva, affidabile e facilmente accessibile, per quanto riguarda i risultati dei suoi lavori. Per realizzare tali obiettivi, il Centro mette a disposizione informazioni destinate al grande pubblico, anche attraverso un apposito sito web. Esso pubblica inoltre i suoi pareri espressi a norma dell'. 2.   Il Centro agisce in stretta collaborazione con gli Stati membri e con la Commissione al fine di garantire l’indispensabile coerenza del processo di comunicazione sui rischi relativi alle minacce per la salute. 3.   Il Centro garantisce un'adeguata cooperazione con le istanze competenti degli Stati membri e con le altre parti interessate per quanto riguarda le campagne d’informazione del pubblico. CAPITOLO 3 ORGANIZZAZIONE
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