Art. 8 · Principi generali applicabili alle parcelle agricole

Art. 8

Principi generali applicabili alle parcelle agricole

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Una parcella arborata è considerata come una parcella agricola ai fini dei regimi di aiuto per superficie purché le attività agricole di cui all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 o eventualmente la coltura prevista vi si possano praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa zona. 2.   Per quanto riguarda la superficie foraggera: a) in caso di utilizzazione in comune di superfici foraggere, le autorità competenti procedono alla ripartizione virtuale delle medesime fra gli agricoltori interessati proporzionalmente alla loro utilizzazione di tali superfici o al loro diritto di utilizzazione; b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ciascuna superficie foraggera deve essere disponibile per l’allevamento di animali per un periodo minimo di sette mesi a decorrere da una data determinata dallo Stato membro, compresa tra il 1° gennaio e il 31 marzo; c) ai fini dell'applicazione dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003, se una superficie foraggera è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’agricoltore che la utilizza, detta superficie è considerata, su richiesta dell'agricoltore, come parte integrante dell'azienda di quest'ultimo, a condizione che sia situata nelle immediate vicinanze dell'azienda e che gran parte delle superfici agricole utilizzate dall'agricoltore in questione sia situata nello Stato membro in cui questi ha sede.
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