Art. 77 · Base di calcolo della riduzione

Art. 77

Base di calcolo della riduzione

In vigore dal 21 apr 2004
L'importo della riduzione conformemente all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 viene calcolato sulla base degli importi dei pagamenti diretti a cui gli agricoltori hanno diritto prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o esclusioni ai sensi del presente regolamento o, nel caso dei regimi di aiuto di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, della pertinente legislazione specifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-77