Art. 76 · Notificazioni

Art. 76

Notificazioni

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Entro il 31 marzo di ogni anno per il regime di pagamento unico e per gli altri regimi di aiuto per superficie ed entro il 31 agosto di ogni anno per i premi per animali, gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione sull'anno civile precedente, indicante in particolare: a) lo stato di attuazione del sistema integrato, specificando in particolare le opzioni scelte per il controllo dei requisiti di condizionalità e gli organismi di controllo competenti per i controlli dei requisiti e delle disposizioni in materia di condizionalità. b) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali ripartiti per singoli regimi di aiuto; c) il numero di domande, la superficie complessiva e il totale degli animali oggetto di controlli; d) le risultanze dei controlli effettuati, con l'indicazione delle riduzioni e delle esclusioni applicate conformemente al titolo IV. Contemporaneamente alle comunicazioni di cui al primo comma relative ai premi per animali, gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero totale di beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi contemplati dal sistema integrato. 2.   Gli Stati membri devono inoltre inviare alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, una comunicazione relativa alla percentuale di superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale di cui all’, paragrafo 1. Entro il 31 ottobre 2005, gli Stati membri devono inoltre inviare alla Commissione una comunicazione relativa a tale percentuale nell’anno di riferimento 2003, come indicato all’, paragrafo 2. 3.   In situazioni eccezionali debitamente documentate, gli Stati membri, d'intesa con la Commissione, possono derogare ai termini di cui ai paragrafi 1 e 2. 4.   I dati in formato elettronico raccolti nel quadro del sistema integrato servono da supporto alla comunicazione delle informazioni specificate nei regolamenti settoriali che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione. PARTE III MODULAZIONE
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