Art. 74
Cessione di aziende
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ai fini del presente articolo, si intende per:
a)
«cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
b)
«cedente»: l’agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore;
c)
«cessionario»: l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda.
2. Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità a un altro agricoltore, dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso, nessun aiuto è erogato al cedente in relazione all'azienda ceduta.
3. L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:
a)
entro un termine fissato dagli Stati membri, il cessionario informa la competente autorità dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto;
b)
il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
c)
sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.
4. Dopo che il cessionario ha notificato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto conformemente al paragrafo 3, lettera a):
a)
tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
b)
tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
c)
l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione del premio in questione.
5. Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore a un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4, lettera b).
6. Gli Stati membri possono decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso:
a)
nessun aiuto è versato al cessionario,
b)
gli Stati membri applicano mutatis mutandis le disposizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.
7. Qualora un’azienda sia ceduta integralmente da un agricoltore a un altro agricoltore nel periodo di cui all’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, il cessionario può utilizzare le parcelle in questione per presentare una domanda di pagamento nel quadro del regime di pagamento unico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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