Art. 72
Forza maggiore e circostanze eccezionali
In vigore dal 21 apr 2004
I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali ai sensi dell’, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere notificati a quest’ultima per iscritto, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi.
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