Art. 68 · Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

Art. 68

Eccezioni all’applicazione delle riduzioni e delle esclusioni

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Le riduzioni ed esclusioni di cui al capitolo I non si applicano quando l'agricoltore abbia fornito informazioni effettivamente corrette o quando possa in altro modo dimostrare che è esente da colpe. 2.   Le riduzioni e le esclusioni di cui al capitolo I non si applicano alle parti della domanda di aiuto in ordine alle quali l’agricoltore abbia comunicato per iscritto all'autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla presentazione, a condizione che l’agricoltore non sia stato informato dall'autorità competente dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda. Una volta fornite dall’agricoltore, le informazioni di cui al comma precedente hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale.
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