Art. 64
Premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari
In vigore dal 21 apr 2004
Per quanto riguarda gli accertamenti in relazione a domande di aiuto aventi ad oggetto il premio per i prodotti lattiero-caseari e i pagamenti supplementari, gli , paragrafo 1 e 53 si applicano sostituendo «superficie» con «quantitativo di riferimento individuale» e «superficie determinata» con «quantitativo di riferimento individuale determinato».
Qualora, nel caso di cui all’ del regolamento 2237/2003, l’agricoltore in questione non riprenda la produzione entro il termine fissato per la presentazione della domanda, il quantitativo di riferimento individuale determinato è considerato pari a zero. In quel caso, la domanda di aiuto dell’agricoltore relativa all’anno in questione è respinta. Un importo pari a quello della domanda respinta è detratto dai pagamenti di aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dell’anno civile successivo a quello di accertamento.
CAPITOLO II
ACCERTAMENTI RELATIVI ALLA CONDIZIONALITÀ
Storico versioni
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