Art. 6 · Identificazione delle parcelle agricole

Art. 6

Identificazione delle parcelle agricole

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 è praticato a livello delle parcelle di riferimento, come la parcella catastale o l’appezzamento, in modo da garantire un’identificazione unica di ciascuna parcella di riferimento. Gli Stati membri provvedono affinché le parcelle agricole siano identificate in modo attendibile, esigendo, in particolare, che la domanda unica sia corredata degli elementi o dei documenti indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella agricola. Il SIG è praticato sulla base di un sistema geodetico nazionale. 2.   Ciascuno Stato membro accerta che, su almeno il 75 % delle parcelle di riferimento oggetto di una domanda di aiuto, almeno il 90 % della rispettiva superficie sia ammissibile in virtù del regime di pagamento unico. Tale valutazione è effettuata annualmente mediante idonei metodi statistici. 3.   Ai fini del pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri la cui superficie nazionale garantita, fissata all’articolo 84, paragrafo 3 dello stesso regolamento, è superiore a 1 500 ettari introducono nel SIG, dal 1o gennaio 2006, uno strato di dati supplementare indicante il numero di alberi per parcella, il loro tipo, la loro posizione e il calcolo della superficie del frutteto.
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