Art. 59 · Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

Art. 59

Riduzioni ed esclusioni con riguardo ai bovini oggetto di una domanda di aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati ai sensi dell', paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di aiuto per i bovini, l'importo totale dell'aiuto a cui l’agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se le irregolarità riguardano non più di tre animali. 2.   Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto a titolo dei regimi di cui al paragrafo 1 per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto: a) della percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è inferiore o uguale al 10 %, o b) di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %. Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell', paragrafo 3, a titolo dei regimi citati, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in questione. Inoltre, se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, l’agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio dell'aiuto fino a un importo equivalente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell', paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l’agricoltore ha diritto in virtù delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato. 3.   Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero dei bovini oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per i bovini nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità, è diviso per il totale dei bovini accertati per il periodo di erogazione del premio in questione. 4.   Qualora le differenze fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all', paragrafo 3, risultino da irregolarità commesse intenzionalmente, l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto ai sensi dell', paragrafo 3, nel quadro del regime o dei regimi di aiuto per i bovini in questione non è concesso per il periodo di erogazione del premio considerato. Inoltre, quando la differenza accertata in conformità del paragrafo 3 è superiore al 20 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità dell', paragrafo 3. Tale importo è detratto dai pagamenti dell'aiuto nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini cui l’agricoltore ha diritto in virtù delle domande da lui presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello dell’accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.
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