Art. 57
Base di calcolo
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora sia applicabile un limite o un massimale individuale, il numero di animali indicati nelle domande di aiuto è limitato al massimale fissato per l'agricoltore in questione.
2. In nessun caso viene concesso un aiuto per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto.
3. Fatti salvi gli , qualora il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto superi il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati.
Tuttavia, se l'agricoltore non ha potuto adempiere all'obbligo di detenzione per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell', egli continua a godere del diritto all'aiuto per il numero di animali che risultavano ammissibili nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.
4. Qualora vengano riscontrati casi di irregolarità in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
un bovino che ha perso uno dei due marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale chiaramente e individualmente da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
b)
se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.
L' si applica in relazione alle iscrizioni e notificazioni richieste nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.
Storico versioni
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