Art. 55 · Calcolo delle superfici foraggere per i premi di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003

Art. 55

Calcolo delle superfici foraggere per i premi di cui all'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003

In vigore dal 21 apr 2004
1.   L', paragrafo 1 e paragrafo 3, l’, paragrafo 1 e l’ si applicano al calcolo della superficie foraggera ai fini della concessione dei premi di cui all’articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   Qualora venga riscontrata una differenza superiore al 50 % fra la superficie dichiarata e quella determinata ai sensi dell', paragrafo 3, l’agricoltore, nel quadro delle domande di aiuto presentate nel corso dei tre anni successivi all'anno civile in cui è avvenuto l’accertamento, è escluso ancora una volta a concorrenza di una superficie foraggera pari alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata. Se la superficie da escludere non può essere portata integralmente in detrazione entro tale periodo, il saldo restante viene annullato. 3.   Le riduzioni e le esclusioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto se la superficie dichiarata ha dato luogo o avrebbe dato luogo alla concessione di un aiuto di importo superiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-55