Art. 52 · Riduzioni in relazione alle domande di aiuto per le patate da fecola e le sementi

Art. 52

Riduzioni in relazione alle domande di aiuto per le patate da fecola e le sementi

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le patate da fecola di cui al capitolo 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. 2.   Qualora si constati che la superficie effettivamente coltivata è inferiore di oltre il 10 % a quella dichiarata ai fini del pagamento degli aiuti per le sementi di cui al capitolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l’aiuto da erogare viene ridotto di due volte la differenza constatata. Qualora si constati che le irregolarità di cui ai paragrafi 1 e 2 sono dovute a inadempienza intenzionale dell’agricoltore, l'importo totale dell'aiuto di cui ai paragrafi 1 e 2 non viene erogato. In questo caso, l'agricoltore è nuovamente escluso dal beneficio di un aiuto pari all’importo di cui trattasi. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.
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