Art. 51 · Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

Art. 51

Riduzioni ed esclusioni in caso di dichiarazione eccessiva

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Qualora, in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata ai fini di qualsiasi regime di aiuto per superficie, a eccezione di quelli per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sia superiore alla superficie determinata conformemente all’, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, da cui è sottratta due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma inferiore al 20 % della superficie determinata. Se l'eccedenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto per superficie relativamente al gruppo di colture di cui trattasi. 2.   Qualora, relativamente alla superficie globale determinata oggetto di una domanda unica di aiuto, fatta eccezione per le patate da fecola e le sementi in conformità rispettivamente degli articoli 93 e 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, la superficie dichiarata superi di oltre il 30 % la superficie determinata in conformità dell’, paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, l'aiuto a cui l’agricoltore avrebbe avuto diritto nel quadro dei regimi di aiuto in questione ai sensi dell', paragrafi da 3 a 5 del presente regolamento, non è concesso per l’anno civile considerato. Se la differenza è superiore al 50 %, l’agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell', paragrafi da 3 a 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l’agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato. 3.   Ai fini del presente articolo, qualora un agricoltore che presenta domanda di aiuto per le colture energetiche conformemente all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o che dichiara superfici come ritirate dalla produzione, conformemente all’, lettera b) o all’articolo 107 paragrafo 3, primo trattino dello stesso regolamento, non consegni il quantitativo previsto di una qualunque materia prima agricola, si considera che non abbia adempiuto ai suoi obblighi per quanto riguarda le parcelle destinate alle colture energetiche o ritirate dalla produzione in relazione a una superficie calcolata moltiplicando la superficie coltivata e da lui utilizzata per la produzione di materie prime per la percentuale delle mancate consegne della materia prima in questione.
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