Art. 50 · Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

Art. 50

Base di calcolo in relazione alle superfici dichiarate

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione di quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie dichiarata. 2.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicarsi una volta determinata la superficie reale conformemente agli , nel caso di una domanda di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, qualora vi sia una discrepanza tra i diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basa sul valore inferiore. 3.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli , nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, fatta eccezione per quelli relativi alle patate da fecola e alle sementi, come stabilito rispettivamente ai capitoli 6 e 9 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture. 4.   Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli , nel caso di domande di aiuto a titolo del regime di pagamento unico, in relazione ai diritti di ritiro ai fini della definizione di «superficie determinata» di cui all’, punto 22), si procede secondo le seguenti modalità: a) qualora un agricoltore non dichiari tutta la sua superficie al fine di attivare i diritti di ritiro a sua disposizione ma dichiari, contemporaneamente, una superficie corrispondente per l’attivazione di altri diritti, si considera che tale superficie sia dichiarata superficie ritirata e non superficie determinata ai fini del gruppo di colture di cui all’, paragrafo 1, lettera a); b) qualora si constati che superfici dichiarate come superfici ritirate in realtà non lo sono, tali superfici sono considerate come non determinate. 5.   Per quanto riguarda le superfici dichiarate ai fini del premio specifico alla qualità per il frumento duro in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del supplemento per il frumento duro e dell’aiuto specifico di cui all’articolo 105 dello stesso regolamento, e qualora sia stabilita una differenza tra il quantitativo minimo di sementi certificate fissato dallo Stato membro e il quantitativo effettivamente utilizzato, la superficie viene determinata dividendo il quantitativo totale di sementi certificate, per il quale l'agricoltore ha fornito una prova di utilizzazione, per il quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro stabilito dallo Stato membro nella zona di produzione in questione. 6.   La superficie massima ammissibile ai pagamenti per gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti per superficie per i seminativi, in conformità del titolo IV, capitolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolata sulla base della superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie determinata oggetto di ritiro, sono ridotti soltanto fino al livello corrispondente alla superficie necessaria per la produzione di 92 tonnellate di cereali. 7.   Qualora l’agricoltore non abbia potuto adempiere ai propri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, come indicato all’, egli continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie che risultava ammissibile nel momento in cui sono sopravvenuti il caso di forza maggiore o la circostanza eccezionale.
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