Art. 49
Principi generali
In vigore dal 21 apr 2004
1. Ai fini della presente sezione sono definiti i seguenti gruppi di colture:
a)
superfici ai fini del regime di pagamento unico, che soddisfino ciascuna le condizioni a esse pertinenti;
b)
superfici soggette a un diverso tasso di aiuto;
c)
superfici ritirate, dichiarate nell’ambito dei regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se applicabile, superfici ritirate soggette a un diverso tasso di aiuto;
d)
superfici foraggere dichiarate ai fini dell'articolo 131 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
e)
superfici foraggere diverse dal pascolo e dalle superfici adibite alla coltura di seminativi ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;
f)
superfici a pascolo ai sensi dell'articolo 132, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate ai fini dello stesso articolo;
In deroga alla lettera b), e ai fini della lettera a), viene presa in considerazione la media dei valori dei differenti diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
2. Qualora la superficie determinata ai fini del regime di pagamento unico sia inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali diritti all’aiuto debbano essere restituiti alla riserva nazionale ai sensi dell’, paragrafo 1 e dell’, paragrafo 8, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, si procede secondo le modalità seguenti:
a)
si prende in considerazione la superficie determinata a cominciare dai diritti all'aiuto aventi il valore più alto;
b)
i diritti all’aiuto aventi il valore più alto sono attribuiti prima alla superficie in questione e poi, in successione, a quelle con il valore progressivamente più basso.
Ai fini del presente paragrafo, i diritti di ritiro e altri diritti all’aiuto sono trattati separatamente.
3. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto a titolo di più di un regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi.
Storico versioni
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