Art. 44 · Percentuale minima di controlli

Art. 44

Percentuale minima di controlli

In vigore dal 21 apr 2004
1.   In relazione ai requisiti e alle norme di cui è responsabile, l'autorità di controllo competente effettua controlli almeno sull'1 % degli agricoltori che presentano domande per i regimi di aiuto istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 dei quali l'autorità di controllo competente in questione è responsabile. Ove la legislazione applicabile agli atti e alle norme preveda già percentuali minime di controllo, è applicata la percentuale in questione anziché quella indicata al primo comma. 2.   Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di infrazioni in un dato campo di condizionalità, viene aumentato il numero dei controlli in loco da svolgere nel periodo di controllo successivo.
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