Art. 4 · Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

Art. 4

Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello individuale

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ove si constati che la proporzione di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento tende a diminuire, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. 2.   Ove si constati l’impossibilità di adempiere all’obbligo di cui all’, paragrafo 2 del presente regolamento, lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, agli agricoltori che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamento diretto elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003, oltre a quanto disposto al paragrafo 1, l’obbligo di riconvertire in pascolo permanente delle superfici adibite ad altri usi, per gli agricoltori che dispongono di superfici già convertite in passato dal pascolo permanente ad altri usi. Nel 2005, questo obbligo si applica alle superfici convertite ad altri usi sin dalla data prevista per la presentazione delle domande di aiuto per superficie relative al 2003. A partire dal 2006, l’obbligo in questione si applica alle superfici convertite ad altri usi dall’inizio del periodo di dodici mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’. In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale della superficie suddetta, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio. Tuttavia, se la superficie in questione, dopo essere stata convertita ad altri usi, è stata oggetto di cessione, l’obbligo suddetto si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. In deroga all’, punto 2, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate come «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’impianto. 3.   Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano, tuttavia, se gli agricoltori hanno investito superfici a pascolo permanente nel quadro di programmi attuati in virtù del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale (13), del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (14) e del regolamento (CE) n. 1017/94 del Consiglio, del 26 aprile 1994, concernente la riconversione di terre attualmente destinate ai seminativi alla produzione estensiva di bestiame in Portogallo (15). PARTE II SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-4