Art. 37
Controlli relativi ai premi concessi dopo l'esportazione
In vigore dal 21 apr 2004
1. Per quanto riguarda i premi alla macellazione concessi per i bovini esportati verso paesi terzi ai sensi dell'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all' di tale regolamento, tutte le operazioni di carico sono oggetto di controlli in loco svolti secondo le seguenti modalità:
a)
al momento del carico viene verificato che tutti i bovini siano identificati per mezzo di marchi auricolari. Inoltre, almeno il 10 % dei bovini è sottoposto a controllo individuale per verificarne l'identità;
b)
al momento dell'uscita dal territorio della Comunità:
—
se è stato apposto un sigillo doganale ufficiale sul mezzo di trasporto, viene verificato che il sigillo sia intatto. Se il sigillo è intatto, si procede a un controllo a campione soltanto se sussistono dubbi circa la regolarità del carico;
—
se non è stato apposto alcun sigillo doganale sul mezzo di trasporto o se il sigillo doganale è danneggiato, viene ricontrollato almeno il 50 % dei bovini già esaminati individualmente al momento del carico.
2. I passaporti degli animali sono rinviati alla competente autorità a norma dell', paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000.
3. L'organismo pagatore esamina le domande di pagamento alla luce dei documenti giustificativi e delle altre informazioni disponibili, tenendo conto in particolare dei documenti di esportazione e delle osservazioni delle autorità di controllo competenti, e verifica che i passaporti degli animali siano stati rinviati ai sensi del paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2004:796:oj#art-37