Art. 34 · Tempi di esecuzione dei controlli in loco

Art. 34

Tempi di esecuzione dei controlli in loco

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Per i regimi di aiuto diversi da quelli di cui all'articolo 123, paragrafo 6 e all'articolo 130 del regolamento (CE) n. 1782/2003, almeno il 60 % della percentuale minima di controlli in loco prevista dall'ultima frase dell', paragrafo 2, lettera b) del presente regolamento è effettuato per tutto il periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. La percentuale rimanente di controlli in loco è effettuata per tutto il periodo di detenzione previsto da almeno uno di tali regimi di aiuto. Tuttavia, ove uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all' del regolamento (CE) n. 1782/2003, la percentuale minima di controlli in loco prevista dall'ultima frase dell', paragrafo 2, lettera b) è interamente effettuata per tutto il periodo di detenzione previsto dal regime di aiuto in questione. 2.   Almeno il 50 % della percentuale minima di controlli in loco prevista dall', paragrafo 2, lettera c) è effettuato durante tutto il periodo di detenzione. Tuttavia, la percentuale minima di controlli in loco è interamente effettuata per tutto il periodo di detenzione negli Stati membri in cui non è pienamente funzionante e applicato il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 21/2004 per gli ovini e i caprini, in particolare per quanto riguarda l'identificazione degli animali e la corretta tenuta dei registri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2004:796:oj#art-34