Art. 33 · Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

Art. 33

Verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il sistema che gli Stati membri sono tenuti ad applicare ai sensi dell', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003 per determinare il tenore di tetraidrocannabinolo (in appresso: THC) delle colture è illustrato nell'allegato I del presente regolamento. 2.   Entro il 15 novembre della campagna di commercializzazione considerata, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sui tassi di THC rilevati. Detta relazione precisa, per ciascuna varietà: a) per la procedura A di cui all'allegato I, il momento in cui è stato prelevato il campione; b) il numero di prove eseguite; c) i risultati ottenuti per livelli di THC scaglionati secondo una gradazione dello 0,1 %; d) le misure adottate a livello nazionale. 3.   Qualora i rilevamenti effettuati indichino, per un numero significativo di campioni di una varietà determinata, tenori di THC superiori al limite previsto all', paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fatte salve altre misure che la Commissione ha facoltà di adottare, si può decidere, secondo la procedura prevista all'articolo 144, paragrafo 2 del medesimo regolamento, di seguire la procedura B di cui all'allegato I del presente regolamento per la varietà in questione nel corso dell'anno civile seguente. 4.   Le varietà di canapa destinate alla produzione di fibre che possono beneficiare di pagamenti diretti sono elencate nell'allegato II. Le domande presentate dagli Stati membri ai fini dell'inclusione di una varietà di canapa in tale allegato devono essere accompagnate da una relazione indicante i risultati delle analisi effettuate secondo la procedura B di cui all'allegato I e da una descrizione della varietà in questione. Sottosezione III Controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale
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