Art. 32
Telerilevamento
In vigore dal 21 apr 2004
1. In relazione al campione di cui all', paragrafo 1, anziché ai controlli in loco tradizionali gli Stati membri possono ricorrere al telerilevamento alle condizioni fissate dal presente articolo. Se del caso si applicano le disposizioni contenute negli , nella prima frase dell' e nell'.
2. Le zone da controllare mediante telerilevamento sono scelte sulla base di un'analisi dei rischi oppure a caso.
In caso di selezione sulla base di un'analisi dei rischi, gli Stati membri tengono conto dei fattori di rischio pertinenti, in particolare:
a)
dell'importanza finanziaria delle zone in questione in termini di aiuti comunitari;
b)
della composizione delle domande di aiuto;
c)
della struttura dei sistemi di parcelle agricole e della complessità del paesaggio agricolo;
d)
della mancanza di copertura negli anni precedenti;
e)
dei vincoli tecnici connessi all'uso efficace del telerilevamento per quanto riguarda la definizione delle zone;
f)
dei risultati dei controlli effettuati negli anni precedenti.
3. I controlli in loco mediante telerilevamento coprono:
a)
tutte le domande di aiuto in cui almeno l'80 % della superficie per la quale è stato chiesto l'aiuto nell'ambito dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 si trova all'interno della zona rispettiva, oppure;
b)
le domande di aiuto che devono essere scelte dall'autorità competente a norma dell', paragrafo 2 del presente regolamento.
Le domande di aiuto scelte a caso in conformità dell', paragrafo 1, secondo comma possono essere controllate mediante telerilevamento.
4. Allorché un agricoltore sia stato scelto per un controllo in loco in conformità del paragrafo 3, almeno l'80 % della superficie per la quale ha chiesto l'aiuto nell'ambito dei regimi istituiti ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sottoposto a controllo mediante telerilevamento.
5. Nei casi in cui si avvale della possibilità di effettuare controlli in loco mediante telerilevamento, lo Stato membro ricorre:
a)
alla fotointerpretazione di immagini satellitari o fotografie aeree di tutte le parcelle agricole per ciascuna domanda da controllare a norma del paragrafo 4, onde riconoscere le coperture vegetali e misurare la superficie;
b)
a ispezioni fisiche in campo di tutte le parcelle agricole per le quali la fotointerpretazione non consente di verificare l'esattezza della dichiarazione in maniera considerata accettabile dall'autorità competente.
6. Qualora per l'anno in corso non sia più possibile procedere mediante telerilevamento, i controlli supplementari di cui all', paragrafo 3 sono effettuati sotto forma di controlli tradizionali in loco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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