Art. 3
Mantenimento della superficie investita a pascolo permanente a livello degli Stati membri
In vigore dal 21 apr 2004
1. Fatte salve le deroghe di cui all’, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri provvedono, a norma del primo comma, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente rispetto alla superficie agricola totale definita all’, lettera a) del regolamento (CE) n. 796/2004. Questo obbligo si applica a livello nazionale o regionale.
Tuttavia, se la superficie investita a pascolo permanente è mantenuta in termini assoluti ai sensi del paragrafo 4, lettera a), l’obbligo di cui all’, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 si considera soddisfatto.
2. Ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri si adoperano affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 non diminuisca a detrimento della superficie investita a pascolo permanente in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione di riferimento del 2003.
3. La proporzione di cui al paragrafo 1 è determinata ogni anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l’anno in questione.
4. La proporzione di riferimento per il 2003 di cui al paragrafo 2 è determinata nel modo seguente:
a)
la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2003, maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, conformemente all’, paragrafo 1 del presente regolamento, che nel 2003 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l'agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2003.
Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2003 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (12) vengono detratte.
Le superfici che nel 2003 erano investite a pascolo permanente e che successivamente sono state imboschite o sono ancora da imboschire in conformità dell’, paragrafo 2, terzo comma del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono detratte.
b)
la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.
Storico versioni
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