Art. 28 · Relazione di controllo

Art. 28

Relazione di controllo

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Ciascun controllo in loco previsto dalla presente sezione è oggetto di una relazione di controllo che consenta ulteriormente di esaminare i particolari delle verifiche effettuate. Tale relazione indica segnatamente: a) i regimi di aiuto e le domande oggetto di controllo; b) le persone presenti; c) il numero di parcelle agricole visitate e di quelle misurate, i risultati delle misurazioni per parcella e le tecniche di misurazione impiegate; d) il numero e la specie degli animali constatati in loco nonché, se del caso, i numeri dei marchi auricolari, i dati riportati nel registro e nella banca dati informatizzata dei bovini, gli eventuali documenti giustificativi verificati, le risultanze dei controlli e le eventuali osservazioni relative a singoli animali e/o al loro codice di identificazione; e) se la visita era stata annunciata e, in tal caso, il termine di preavviso; f) le eventuali misure di controllo specifiche da adottare in relazione a singoli regimi di aiuto settoriali; g) le eventuali ulteriori misure di controllo adottate. 2.   L'agricoltore è invitato a firmare la relazione per attestare di avere presenziato al controllo e ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, all'agricoltore è consegnata una copia della relazione di controllo. Se il controllo in loco viene effettuato mediante telerilevamento ai sensi dell', lo Stato membro può decidere di non invitare l'agricoltore o chi ne fa le veci a firmare la relazione di controllo se dal telerilevamento non risultano irregolarità. Se tali controlli evidenziano la presenza di irregolarità, l'agricoltore è invitato a firmare la relazione prima che, sulla base dei risultati, l'autorità competente tragga conclusioni che possano comportare la riduzione o l'annullamento dei pagamenti. Sottosezione II Controlli in loco delle domande uniche per i regimi di aiuto per superficie
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