Art. 24
Verifiche incrociate
In vigore dal 21 apr 2004
1. I controlli amministrativi di cui all' del regolamento (CE) n. 1782/2003 consentono la rilevazione delle irregolarità, in particolare in maniera automatizzata per mezzo di strumenti informatici, comprese le verifiche incrociate:
a)
relative, rispettivamente, ai diritti all'aiuto dichiarati e alle parcelle dichiarate, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile o campagna di commercializzazione o che si verifichi un indebito cumulo di aiuti erogati nel quadro dei regimi di aiuto per superficie di cui agli allegati I e V del regolamento (CE) n. 1782/2003;
b)
relative ai diritti all'aiuto, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
c)
tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nell'apposito sistema di identificazione, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
d)
tra i diritti all'aiuto e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero uguale di ettari ammissibili ai sensi, rispettivamente, dell', paragrafo 2 e dell', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
e)
effettuate mediante la banca dati informatizzata dei bovini, onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile;
f)
ove occorra presentare documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione e ove applicabile, tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e nei documenti giustificativi, nei contratti o nella dichiarazione di coltivazione, onde accertare l'ammissibilità della superficie;
g)
tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e gli appezzamenti sottoposti a esame ufficiale e risultati conformi alle prescrizioni delle direttive di cui all', paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1674/72 del Consiglio, del 2 agosto 1972, che fissa le norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto nel settore delle sementi (18).
2. Le possibili irregolarità emerse dalle verifiche incrociate danno luogo a un controllo effettuato mediante qualsiasi altra procedura amministrativa considerata opportuna e all'occorrenza mediante un controllo in loco.
Sezione II
Controlli in loco
Sottosezione I
Disposizioni comuni
Storico versioni
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