Art. 18 · Semplificazione delle procedure

Art. 18

Semplificazione delle procedure

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche contenute nel presente regolamento e nel regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri possono autorizzare o richiedere che le comunicazioni di qualsiasi tipo effettuate nel quadro del presente regolamento, dall’agricoltore alle autorità competenti e viceversa, vengano trasmesse per via elettronica. In tal caso, gli Stati membri adottano misure atte a garantire che: a) l'agricoltore sia identificato in modo inequivocabile; b) l'agricoltore ottemperi a tutti i requisiti inerenti al regime di aiuto in questione; c) i dati trasmessi siano attendibili ai fini della corretta gestione del regime di aiuto in questione; ove si utilizzino i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, la banca stessa offra le garanzie di certezza e di buon funzionamento necessarie per la corretta gestione dei regimi di aiuto in questione; d) tutti i documenti di accompagnamento che non sia possibile trasmettere per via elettronica pervengano all'autorità competente entro gli stessi termini previsti per le domande inoltrate per via non elettronica; e) non sia operata alcuna discriminazione tra gli agricoltori che utilizzano i canali non elettronici e quelli che optano per la trasmissione elettronica. 2.   Fermi restando i requisiti di cui al paragrafo 1, lettere da a) ad e), gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari e non siano intervenuti cambiamenti rispetto all’ultima domanda di aiuto presentata nell’ambito del regime di aiuto in questione.
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