Art. 14
Disposizioni generali concernenti la domanda unica e le dichiarazioni relative ad usi particolari delle superfici
In vigore dal 21 apr 2004
1. Gli usi delle superfici contemplati all’, paragrafo 2 e all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003 e quelli elencati nell’allegato V dello stesso regolamento, nonché le superfici utilizzate per la coltivazione di canapa destinata alla produzione di fibre, ove tali superfici non debbano essere dichiarate a norma dell’ del presente regolamento, vanno dichiarati in una rubrica distinta del modulo di domanda unica.
Gli usi delle superfici non finalizzati ai regimi di aiuto di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 né figuranti nell’allegato V del medesimo regolamento vanno dichiarati in una o più rubriche «altri usi».
Gli Stati membri possono derogare al primo e al secondo comma se le relative informazioni sono messe a disposizione delle autorità competenti nel quadro di altri sistemi di gestione e di controllo che garantiscano la compatibilità con il sistema integrato, come previsto all’ del regolamento (CE) n. 1782/2003.
2. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni degli se i diritti all’aiuto non sono ancora definitivamente stabiliti alla scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda unica.
3. Gli Stati membri possono decidere che tutte le domande attinenti ai regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 siano integrate nella domanda unica. In tal caso, i capitoli II e III del presente titolo si applicano, mutatis mutandis, ai particolari requisiti cui sono soggette le domande di aiuto in virtù di detti regimi.
4. Ciascuno Stato membro determina la dimensione minima delle parcelle agricole che possono formare oggetto di una domanda di aiuto. Tale dimensione minima non può tuttavia superare 0,3 ha.
Storico versioni
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