Art. 10
Pagamento degli aiuti
In vigore dal 21 apr 2004
1. Fatto salvo il periodo di cui all’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 o eventuali disposizioni che prevedano il versamento di anticipi in conformità del paragrafo 3 del suddetto articolo, i pagamenti diretti contemplati dal presente regolamento possono essere erogati soltanto dopo che siano stati ultimati i controlli relativi ai criteri di ammissibilità, che gli Stati membri sono tenuti ad effettuare a norma del presente regolamento.
2. Per quanto riguarda i controlli relativi alla condizionalità di cui al titolo III, capitolo III del presente regolamento, ove non sia possibile ultimare tali controlli prima del pagamento, il pagamento indebito è recuperato conformemente all' del presente regolamento.
TITOLO II
DOMANDE DI AIUTO
CAPITOLO I
DOMANDA UNICA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
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