Art. 9 · Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto

Art. 9

Trattenute sulle vendite di diritti all'aiuto

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Lo Stato membro che si avvalga della facoltà prevista all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 può decidere di riversare alla riserva nazionale: a) in caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %, e/o b) in caso di vendita di diritti all'aiuto con la terra corrispondente, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, e/o c) in caso di vendita di diritti di ritiro senza terra, fino al 30 % del valore di ciascun diritto all'aiuto. Tuttavia, nei primi tre anni di applicazione del regime di pagamento unico, la percentuale del 30 % può essere sostituita dal 50 %, e/o d) in caso di vendita di diritti all'aiuto con un'intera azienda, fino al 5 % del valore di ciascun diritto all'aiuto e/o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, e/o e) in caso di vendita di diritti all'aiuto vincolati all'autorizzazione di cui all'articolo 60 del regolamento (CE) n. 1782/2003, fino al 10 % del valore di ciascun diritto all'aiuto. In caso di vendita di diritti all'aiuto con o senza terra ad un agricoltore che inizia l'attività agricola e in caso di successione o di anticipo di successione non si applica alcuna trattenuta. 2.   Nello stabilire le percentuali di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può differenziare la percentuale in uno solo dei casi di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
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