Art. 6
Fissazione dei diritti all'aiuto
In vigore dal 21 apr 2004
1. Qualora uno Stato membro si avvalga delle facoltà previste all', paragrafi 3 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori possono ricevere diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale, alle condizioni stabilite nella presente sezione e secondo i criteri oggettivi stabiliti dallo Stato membro.
2. L'agricoltore che non possiede alcun diritto all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene (in proprietà o in affitto) al momento della presentazione della domanda.
3. L'agricoltore che possiede diritti all'aiuto e chiede che gli siano assegnati diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale può ricevere un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari che detiene per i quali non detiene diritti all'aiuto.
Il valore unitario di ogni diritto all'aiuto che già detiene può essere aumentato nei limiti della media regionale di cui al paragrafo 4.
Il disposto dell', paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all'aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.
4. La media regionale è stabilita dagli Stati membri, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. Essa è stabilita entro il termine fissato dagli Stati membri e può essere riveduta ogni anno. Essa si basa sul valore dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori nella relativa regione e non è differenziata per settore di produzione.
5. Il valore di ciascun diritto all'aiuto ricevuto a norma dei paragrafi 2 o 3, ad eccezione del paragrafo 3, secondo comma, è calcolato dividendo un importo di riferimento, stabilito dallo Stato membro secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori e da evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, per un numero di ettari non superiore al numero di ettari di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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