Art. 51
Entrata in vigore
In vigore dal 21 apr 2004
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2005, tranne il disposto dell', paragrafi 1 e 2, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 21 aprile 2004
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 21/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(2) GU L 141 del 30.4.2004, pag. 1.
(3) GU L 38 del 12.2.2000, pag. 1.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74
(5) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32
(6) GU L 204 del 11.8.2000, pag. 1
(7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
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