Art. 50 · Dati relativi ai pagamenti

Art. 50

Dati relativi ai pagamenti

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per via elettronica: a) entro il 15 settembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e, negli anni successivi, entro il 31 agosto, il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell'anno in corso, insieme all'importo complessivo dei diritti all'aiuto che danno diritto al pagamento e al numero complessivo di ettari ammissibili corrispondenti, nonché il totale degli importi che rimangono nella riserva nazionale; b) entro il 15 settembre i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell'ambito del regime pagamento unico accettate per l'anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   In caso di attuazione regionale del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) per ciascuna delle regioni interessate e, entro il 1o agosto del primo anno d'applicazione del regime pagamento unico, la parte corrispondente del massimale fissato a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui diritti all'aiuto provvisori. Entro il 1o marzo dell'anno successivo sono comunicate le stesse informazioni in base ai diritti all'aiuto definitivi. CAPITOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI
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