Art. 48 · Applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003

Art. 48

Applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003

In vigore dal 21 apr 2004
1.   Il pagamento supplementare di cui all'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è versato, fatto salvo l', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1257/1999 e le relative modalità di applicazione, alle condizioni stabilite ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo. 2.   Il pagamento è versato esclusivamente agli agricoltori ai sensi dell', lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, indipendentemente dal fatto che abbiano o no presentato domanda nell’ambito del regime di pagamento unico o che detengano diritti all'aiuto. 3.   Con l'espressione «nel settore o nei settori interessati dalla trattenuta» si intende che il pagamento può essere richiesto, in linea di massima, da tutti gli agricoltori che, al momento della presentazione di una domanda di pagamento supplementare e alle condizioni previste dal presente articolo, producono i prodotti che rientrano nel settore o nei settori elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003. 4.   Qualora il pagamento si riferisca a tipi di agricoltura o a misure relative alla qualità e alla commercializzazione per i quali non è identificata alcuna produzione specifica, oppure la produzione non rientri direttamente in un settore, il pagamento può essere concesso a condizione che la trattenuta sia applicata a tutti i settori elencati nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1782/2003 e che partecipino al regime soltanto gli agricoltori attivi nei settori ivi elencati. 5.   In caso di applicazione dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 a livello regionale, la trattenuta è calcolata in base alla parte dei pagamenti dei settori interessati nella regione considerata. Gli Stati membri definiscono la regione, al livello territoriale appropriato, secondo criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza. 6.   Gli Stati membri interessati comunicano, entro il 1o agosto dell'anno precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni relative al pagamento che intendono erogare, in particolare le condizioni di ammissibilità e i settori interessati. La comunicazione di cui al primo comma può essere modificata entro e non oltre il 1o agosto di un dato anno e si applica all'anno successivo. Ogni modifica è immediatamente comunicata alla Commissione, indicando i criteri oggettivi che giustificano i cambiamenti. Gli Stati membri non possono tuttavia modificare i settori interessati né la percentuale della trattenuta. CAPITOLO 7 COMUNICAZIONI
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