Art. 45
Guadagni eccezionali
In vigore dal 21 apr 2004
Qualora uno Stato membro che si avvale della facoltà di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 decida di avvalersi della deroga prevista dall', paragrafo 9, del medesimo regolamento, le percentuali di riduzione di cui all' del presente regolamento si applicano al valore di ciascun diritto all'aiuto e/o all'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto da assegnare.
Storico versioni
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